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D.P.R. 18/1967

Art. 227 — Inquadramenti nel ruolo speciale transitorio ad esaurimento

ELI /it/dpr/1967/01/05/18/art/227parte di D.P.R. 18/1967
Art. 227. (Inquadramenti nel ruolo speciale transitorio ad esaurimento) Alle impiegate, di cui al regio decreto 18 gennaio 1943, n. 23, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che non siano state inquadrate nel ruolo speciale transitorio ad esaurimento per effetto del disposto dell'art. 3, lettera b), della legge 30 giugno 1956, n. 775, e' data facolta' di chiedere, entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e sempre che alla data stessa abbiano la cittadinanza italiana, l'inquadramento nel ruolo speciale transitorio ad esaurimento. Alle impiegate di cui al comma precedente sono equiparate quelle che hanno dato le dimissioni per contrarre matrimonio con cittadino straniero, sempre che siano state poi assunte a contratto di diritto privato a tempo determinato, prestino servizio come tali alle data di entrata in vigore del presente decreto e alla stessa data abbiano la cittadinanza italiana. Il servizio prestato a contratto di diritto privato e' equiparato a servizio prestato ai sensi del regio decreto 18 gennaio 1943, n. 23. Gli inquadramenti di cui ai commi precedenti hanno luogo alle condizioni e con le modalita' previste dalla legge 30 giugno 1956, n. 775 e hanno effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto. E' data facolta' al personale che faccia domanda di inquadramento nel ruolo speciale transitorio ad esaurimento a norma del presente articolo di chiedere il successivo collocamento nei ruoli organici ai sensi dell'art. 228. I giudizi complessivi eventualmente mancanti sono attribuiti dal Consiglio di amministrazione.

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