D.P.R. 18/1967
Art. 195 — Trattamento economico connesso con il viaggio
Art. 195. (Trattamento economico connesso con il viaggio) Per i giorni e frazioni di giorno di sosta all'estero resi necessari da coincidenze o da causa di forza maggiore nonche' per i giorni e frazioni di giorno di viaggio, compiuto con mezzi di trasporto terrestre, in territorio estero e' corrisposta la diaria per le missioni in territorio nazionale maggiorata del 125%. Una indennita' supplementare del 10% e del 5% del costo del viaggio a tariffa intera, incluse le spese per il vitto nei viaggi marittimi, e' corrisposta rispettivamente per i viaggi marittimi o terrestri e per i viaggi aerei.
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