D.P.R. 18/1967
Art. 194 — Viaggi con altri mezzi
Art. 194. (Viaggi con altri mezzi) Per tragitti effettuati con mezzi privati e' corrisposta una indennita' di importo pari alla spesa che comporterebbe il viaggio con il mezzo di trasporto meno costoso alle condizioni spettanti, ai sensi dei precedenti articoli, integrata dalla diaria e dall'indennita' supplementare relative al viaggio stesso di cui all'art. 195. In caso di mancanza o di riconosciuta inadeguatezza dei mezzi di trasporto previsti negli articoli precedenti, sono corrisposte le spese effettivamente sostenute per altro mezzo di trasporto nonche' la diaria e l'indennita' supplementare relativa al viaggio effettuato. Quando sia fatto uso di un mezzo privato e' esclusa ogni responsabilita' dello Stato per danni al mezzo stesso o verso terzi.
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