D.P.R. 18/1967
Art. 175 — Indennita' di sistemazione
Art. 175. (Indennita' di sistemazione) Al personale destinato ad una sede all'estero o trasferito da una ad altra sede spetta un'indennita' di sistemazione. L'indennita' di sistemazione e' fissata nella misura di un settimo dell'indennita' personale annua spettante per il posto di destinazione, nella misura di un sesto della predetta indennita' per il personale destinato a sede disagiata e nella misura di un quinto della predetta indennita' per il personale destinato a sede particolarmente disagiata. L'indennita' stessa e' ridotta del 40% per coloro che fruiscono di alloggio a carico dello Stato e del 20% per coloro che fruiscono di alloggio in locazione da parte dell'Amministrazione. Se nel periodo intercorrente fra la destinazione o il trasferimento e l'assunzione nella nuova sede all'estero intervengano variazioni nella misura dell'indennita' di servizio relativa al posto o negli elementi determinanti l'ammontare dell'indennita' personale, l'indennita' di sistemazione viene adeguata alle variazioni intervenute. L'indennita' di sistemazione e' corrisposta per intero all'atto della destinazione o del trasferimento; essa e' peraltro acquisita soltanto con l'assunzione delle funzioni in sede. Qualora il dipendente non abbia raggiunto la residenza per effetto di disposizioni dell'Amministrazione o per causa di forza maggiore e comprovi di avere gia' effettuato spese a valere sulla indennita' di sistemazione, il Ministero degli affari esteri determina l'ammontare delle spese stesse da ammettere a rimborso. Tale ammontare non puo', comunque, superare la meta' dell'indennita'.
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- L. 183/11 — Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Lautoritativoha disposto (con l'art. 4, comma 6, lettera b)) la modifica dell'art. 175.
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