D.P.R. 18/1967
Art. 174 — Indennita' di servizio all'estero e indennita' personale - Decorrenza
Art. 174. (Indennita' di servizio all'estero e indennita' personale - Decorrenza) Ai fini del presente decreto si intende per "indennita' di servizio all'estero" quella prevista dall'art. 171 e per "indennita' personale" quella risultante dall'eventuale cumulo dell'indennita' di servizio all'estero con gli aumenti, in dipendenza della situazione di famiglia, di cui all'art. 173. L'indennita' personale compete dal giorno di assunzione delle funzioni in sede al giorno di cessazione definitiva dalle funzioni stesse. Tuttavia, quando esigenze di servizio rendano necessaria a giudizio del Ministero la presenza contemporanea nella stessa sede del personale cessante e di quello subentrante, a quello cessante e' conservata l'indennita' personale in godimento, per un periodo non eccedente i dieci giorni. Fermo restando il disposto del sesto comma dell'articolo 173, gli aumenti di cui al predetto articolo non sono pagabili fino al giorno in cui ciascun familiare raggiunge nella sede di servizio il titolare dell'indennita'. Essi, peraltro, competono dalla data fissata dal secondo comma del presente articolo e anche per i periodi di assenza dalla sede, purche' il tempo trascorso fuori della sede stessa non ecceda complessivamente i limiti stabiliti dal regolamento di cui all'art. 173, che non possono comunque essere inferiori ai tre mesi per anno di servizio oltre i periodi di assenza dalla sede del titolare dell'indennita'; nel caso in cui l'assenza del familiare ecceda i limiti regolamentari, la sospensione del pagamento degli aumenti ha luogo per il periodo eccedente i limiti stessi. In ogni caso, ai fini del calcolo di indennita', contributi e altri trattamenti economici commisurati all'indennita' personale, questa ultima e' sempre computata in base ai primi cinque commi dell'art. 173.
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