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D.P.R. 18/1967

Art. 136 — Attribuzioni e qualifiche degli esperti in crittografia

ELI /it/dpr/1967/01/05/18/art/136parte di D.P.R. 18/1967
Art. 136. (Attribuzioni e qualifiche degli esperti in crittografia) L'esperto capo in crittografia sopraintende alla conservazione, distribuzione e utilizzazione delle attrezzature cifranti e per telecomunicazioni nonche' del materiale crittografico di cui predispone la compilazione e la preparazione. Collabora alla vigilanza sull'espletamento delle mansioni tecniche da parte del personale addetto alle operazioni di cifra e di telecomunicazione. L'esperto capo in crittografia e' coadiuvato, nell'espletamento delle sue funzioni, da due esperti in crittografia uno dei quali addetto in modo particolare alle attrezzature per telecomunicazioni. Le qualifiche direttive di esperto capo e di esperto in crittografia sono conferite con decreto del Ministro a persone che abbiano i necessari requisiti tecnici, prescindendo dal possesso dei titoli di studio prescritti per le carriere direttive e dai limiti di eta'. L'esame dei requisiti e' deferito al Consiglio di amministrazione. Il personale cosi' nominato compie un periodo di prova di un anno al termine del quale e' confermato previo unanime parere favorevole del Consiglio di amministrazione. In caso di parere sfavorevole il rapporto di impiego e' risolto con decreto del Ministro. Il servizio di prova e' computato a tutti gli effetti come servizio nella qualifica. Agli esperti in crittografia e' attribuito il trattamento economico inerente all'ex coefficiente 402. Dopo cinque anni di effettivo servizio nella qualifica e' loro attribuito, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, il trattamento economico inerente all'ex coefficiente 500. Il personale di cui al presente articolo puo' essere collocato a riposo per ragioni di servizio con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari esteri. Si applica in tale caso il secondo comma dell'art. 112.

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