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D.P.R. 18/1967

Art. 135 — Esperti in lingue estere

ELI /it/dpr/1967/01/05/18/art/135parte di D.P.R. 18/1967
Art. 135. (Esperti in lingue estere) Gli esperti in lingue estere sono incaricati di curare il servizio di traduzione e fungere da interpreti, di effettuare studi e ricerche su atti, documenti e pubblicazioni in lingue estere nonche' di svolgere di volta in volta l'attivita' che ad essi sia richiesta in relazione alla loro conoscenza di lingue estere. Il ruolo direttivo degli esperti in lingue estere comprende le seguenti qualifiche: esperto capo in lingue estere; esperto di I classe in lingue estere; esperto di II classe in lingue estere; esperto di III classe in lingue estere; esperto aggiunto in lingue estere. Al ruolo direttivo degli esperti in lingue estere si accede mediante concorso per esami cui sono ammessi coloro che sono forniti di diploma di laurea in lingue e gli impiegati del ruolo degli interpreti forniti di diploma di laurea o che rivestono almeno la qualifica di interprete aggiunto di I classe. La meta' dei posti messi a concorso e' riservata agli impiegati del ruolo degli interpreti forniti dei requisiti suddetti. Le promozioni ad esperto di III e di II classe sono effettuate per merito assoluto; quelle ad esperto di I classe e ad esperto capo per merito comparativo. La promozione ad esperto di III classe puo' essere conferita dopo un anno di permanenza nella qualifica inferiore. Nel primo anno dopo la nomina in ruolo, gli esperti in lingue estere frequentano corsi di perfezionamento in Italia e all'estero. Gli esperti in lingue estere sono inviati all'estero di norma una volta ogni quattro anni, per un periodo non inferiore a quattro mesi, a seguire corsi superiori per l'aggiornamento e il perfezionamento delle loro conoscenze linguistiche. Agli esperti che diano prova di avere ottima conoscenza di altre lingue estere oltre quelle per cui hanno conseguito l'idoneita' nel concorso di ammissione, e' attribuita per ogni lingua conosciuta, in base alle prove stabilite dal regolamento, una indennita' mensile non pensionabile corrispondente a un settimo dello stipendio mensile netto di consigliere di I classe.

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