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D.P.R. 1480/1965

Art. 13 — Congedo speciale per malattia dipendente da causa di servizio Per tutta la durata del congedo speciale per mo…

ELI /it/dpr/1965/11/18/1480/art/13parte di D.P.R. 1480/1965
Art. 13. Congedo speciale per malattia dipendente da causa di servizio Per tutta la durata del congedo speciale per motivi di salute, ove l'infermita' che ne ha determinato la concessione venga riconosciuta dal competente organo sanitario, in base alle norme vigenti, dipendente da causa di servizio, compete il trattamento di cui al precedente articolo nella misura intera. Nulla e' innovato relativamente al trattamento economico spettante per assenze dal servizio dovute ad infortunio sul lavoro o malattia professionale, previsto dall'art. 30 della legge 5 marzo 1961, n. 90. E' fatto comunque salvo il diritto per l'operaio, assente per causa di infortunio sul lavoro o per malattia professionale, al trattamento di cui al primo comma, una volta cessati gli obblighi a carico dell'istituto assicuratore di cui al citato art. 30, per un periodo di tempo che, sommato a quello durante il quale fruisce del trattamento a carico del suddetto istituto assicuratore, non potra' in ogni caso superare l'anno.

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