D.P.R. 1480/1965
Art. 12 — Congedo speciale per infermita' non dipendente da causa di servizio Per malattia od infortunio non dipendenti…
Art. 12. Congedo speciale per infermita' non dipendente da causa di servizio Per malattia od infortunio non dipendenti da causa di servizio, accertati dal competente organo sanitario del Ministero della difesa, ovvero per cure richieste dallo stato di invalidita' dovuto a cause di guerra o di servizio, e' concesso al personale di cui al presente decreto, a domanda o di ufficio, un congedo speciale per motivi di salute della durata massima di un anno. Durante tale congedo competono la paga giornaliera, le quote di aggiunta di famiglia e gli altri assegni fissi, con esclusione pero' dei compensi accessori comunque denominati connessi alla effettiva presenza in servizio, nella misura intera per i primi sei mesi e nella misura ridotta alla meta' per il restante periodo, ad eccezione delle quote di aggiunta di famiglia che sono corrisposte per intero.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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