D.P.R. 1479/1965
Art. 41 — Alla prima attuazione del ruolo della carriera esecutiva prevista dall'articolo precedente si provvede, nel s…
Art. 41. Alla prima attuazione del ruolo della carriera esecutiva prevista dall'articolo precedente si provvede, nel seguente ordine di precedenza: a) mediante trasferimento, nella qualifica corrispondente, del personale di ruolo organico delle carriere esecutive dell'Esercito che abbia svolto per almeno due anni, alla data di entrata in vigore del presente decreto, mansioni corrispondenti a quelle proprie del ruolo e che ne faccia domanda entro 90 giorni dalla data predetta; b) mediante inquadramento, nella qualifica corrispondente, degli impiegati dei ruoli aggiunti delle suddette carriere esecutive dell'Esercito, anche se inquadrati in detti ruoli dopo l'entrata in vigore del presente decreto, che abbiano svolto per almeno due anni, a tale data, mansioni corrispondenti a quelle proprie del ruolo e che ne facciano domanda entro 90 giorni dalla data stessa o dalla data di ricevimento della comunicazione di inquadramento nei ruoli aggiunti, se tale comunicazione sara' effettuata dopo la data anzidetta. Sulle domande degli impiegati di cui alle precedenti lettere a) e b) provvede il Ministro per la difesa, sentito il Consiglio di amministrazione. Il trasferimento e l'inquadramento di cui alle lettere a) e b) puo' essere disposto nei soli limiti dei posti di organico previsti per ciascuna qualifica. Gli interessati conservano, a tutti gli effetti, l'anzianita' di carriera e di qualifica, prendendo posto secondo l'ordine di ruolo e, se provenienti dai ruoli aggiunti, dopo l'ultimo impiegato di ruolo organico di pari qualifica.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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