D.P.R. 1479/1965
Art. 40 — Per le esigenze dell'Esercito e' istituito il ruolo organico della carriera esecutiva degli assistenti tecnic…
Art. 40. Per le esigenze dell'Esercito e' istituito il ruolo organico della carriera esecutiva degli assistenti tecnici dei servizi chimici dell'Esercito, con la consistenza di cui alla tabella n. 50 annessa al presente decreto. Per l'accesso alla carriera esecutiva di cui al comma precedente e' richiesto il possesso della licenza di scuola media o della licenza di avviamento a tipo industriale con specializzazione meccanica o della licenza di scuola tecnica industriale.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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