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D.P.R. 1479/1965

Art. 33 — Il ruolo ad esaurimento della carriera esecutiva del personale d'ordine degli uffici periferici dell'Esercito…

ELI /it/dpr/1965/11/18/1479/art/33parte di D.P.R. 1479/1965
Art. 33. Il ruolo ad esaurimento della carriera esecutiva del personale d'ordine degli uffici periferici dell'Esercito, di cui al quadro 50-a allegato al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, ed al quadro 52 allegato al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' trasformato in ruolo della carriera esecutiva del personale d'ordine degli uffici periferici dell'Esercito, con l'organico risultante dalla tabella n. 42 annessa al presente decreto. Nel ruolo di cui al precedente comma sono inquadrati, nella qualifica corrispondente a quella posseduta, nel seguente ordine di precedenza: a) gli impiegati appartenenti al ruolo ad esaurimento della carriera esecutiva di cui al primo comma del presente articolo; b) gli impiegati del ruolo aggiunto corrispondente al ruolo ad esaurimento di cui alla lettera a), anche se inquadrati in detto ruolo aggiunto dopo l'entrata in vigore del presente decreto; c) il personale femminile in servizio presso gli uffici periferici inquadrato alla data di entrata in vigore dei presente decreto, nel ruolo organico del personale d'ordine dell'Amministrazione centrale dell'Esercito e nel corrispondente ruolo aggiunto. Gli impiegati di cui alle lettere b) e c) devono presentrare la domanda entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto o dalla data di ricevimento della comunicazione di inquadramento nei ruoli aggiunti, se tale comunicazione sara' effettuata dopo la data anzidetta. Sulla domanda provvede il Ministro per la difesa, sentito il Consiglio di amministrazione. Il personale di cui al precedente comma conserva, a tutti gli effetti, l'anzianita' di carriera e di qualifica, prendendo posto secondo l'ordine di ruolo e, se prove niente dai ruoli aggiunti, dopo l'ultimo impiegato del corrispondente ruolo organico di pari qualifica. L'inquadramento delle impiegate di cui alla lettera c) e' effettuato nei limiti dei posti disponibili una volta effettuati gli inquadramenti di cui alle lettere a) e b). Gli impiegati del ruolo aggiunto di cui alla lettera b) del precedente comma che non chiedano o non conseguano l'inquadramento ivi previsto sono collocati, conservando l'anzianita' di qualifica e di carriera, nel ruolo aggiunto corrispondente al ruolo organico istituito con il presente articolo.

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