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D.P.R. 1479/1965

Art. 32 — I ruoli organici delle carriere esecutive del personale d'ordine dell'Esercito (Amministrazione centrale) e d…

ELI /it/dpr/1965/11/18/1479/art/32parte di D.P.R. 1479/1965
Art. 32. I ruoli organici delle carriere esecutive del personale d'ordine dell'Esercito (Amministrazione centrale) e del personale del Genio militare (che assume la denominazione di ruolo degli assistenti tecnici del Genio militare), di cui al quadro 50-a allegato al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, e al quadro 52 allegato al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono sostituiti da quelli risultanti dalle tabelle numeri 40 e 41 annesse al presente decreto.

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