D.P.R. 1478/1965
Art. 37 — L'Ispettorato del servizio veterinario, dalla data e con le modalita' stabilite dal Ministro per la difesa ai…
Art. 37. L'Ispettorato del servizio veterinario, dalla data e con le modalita' stabilite dal Ministro per la difesa ai sensi dell'art. 40, passa alle dipendenze del capo di Stato Maggiore dell'Esercito conservando le attuali attribuzioni, salvo quelle d'ordine amministrativo che vengono trasferite alle Direzioni generali competenti per materia.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento e ha confermato l'abrogazione dell'art. 37.
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