D.P.R. 1478/1965
Art. 36 — L'Ispettorato delle telecomunicazioni e dell'assistenza al volo, dalla data stabilita dal Ministro per la dif…
Art. 36. L'Ispettorato delle telecomunicazioni e dell'assistenza al volo, dalla data stabilita dal Ministro per la difesa ai sensi dell'art. 40, conserva la sola competenza a carattere operativo per le esigenze militari e civili nel campo dell'assistenza al volo e per la difesa, aerea ed e' posto alle dipendenze del capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica. Le attuali attribuzioni tecnico-amministrative dello Ispettorato delle telecomunicazioni e dell'assistenza al volo, strettamente connesse all'attivita' delle telecomunicazioni e dell'assistenza al volo, sono trasferite alla Direzione generale competente per materia, con le modalita' indicate nel citato art. 40.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento e ha confermato l'abrogazione dell'art. 36.
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