Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 237/1964Art. 94
D.P.R. 237/1964

Art. 94 — Figli naturali I figli naturali legalmente riconosciuti possono ottenere l'ammissione all'eventuale dispensa …

ELI /it/dpr/1964/02/14/237/art/94parte di D.P.R. 237/1964
Art. 94. Figli naturali I figli naturali legalmente riconosciuti possono ottenere l'ammissione all'eventuale dispensa dal compiere la ferma di leva per i titoli relativi al padre o alla madre, nonche' per quelli di cui al precedente art. 91, numeri 3), 4) e 5), alla condizione che non esistano figli legittimi o legittimati del genitore rispetto al quale sorge il titolo dell'ammissione all'eventuale dispensa e sempreche' facciano parte dello stesso nucleo familiare; per i titoli relativi alla madre, occorre che essa sia nubile o vedova.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 237/1964 · fonte Normattiva ↗

← Art. 93 Art. 95 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.