D.P.R. 237/1964
Art. 93 — Persone da considerarsi inesistenti in famiglia Allo scopo di costituire titolo all'eventuale ammissione alla…
Art. 93. Persone da considerarsi inesistenti in famiglia Allo scopo di costituire titolo all'eventuale ammissione alla dispensa dal compiere la ferina di leva nei casi previsti dal precedente art. 91 debbono considerarsi non esistenti in famiglia: 1) gli affetti da imperfezioni o deformita' fisiche ascrivibili alla prima e alla seconda categoria di pensione, di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 648; 2) coloro che, per sopraggiunte infermita' permanenti o insanabili, abbiano dovuto abbandonare la loro abituale attivita' lavorativa e non si siano potuti dedicare ad altra proficua attivita'; 3) gli irreperibili dei quali non si siano avute notizie da almeno tre anni dopo la partenza o scomparsa dall'ultimo luogo di residenza, purche' cio' risulti debitamente comprovato da atto notorio giudiziale e da idonea dichiarazione rilasciata dall'Arnia dei carabinieri, e, per i residenti all'estero, da apposita dichiarazione rilasciata dalla competente e autorita' diplomatica o consolare; 4) i religiosi che abbiano pronunciato voti, per i quali non possono provvedere al mantenimento della famiglia di origine; 5) il genitore che abbia abbandonato il tetto coniugale senza piu' provvedere da almeno cinque anni al mantenimento dei propri figli, purche' cio' risulti documentato da atto notorio giudiziale e da apposita dichiarazione rilasciata dall'Arma dei carabinieri; 6) i detenuti per espiazione di una pena detentiva non inferiore ad anni cinque, a condizione che la pena stessa non venga a scadere nel periodo in cui l'iscritto dovrebbe compiere la, ferma di leva; in tal caso, l'iscritto stesso dovra' essere avviato alle armi con la prima chiamata che avra' luogo dopo che il detenuto sia stato dimesso dal carcere.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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