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D.P.R. 237/1964

Art. 9 — Obblighi di servizio Gli iscritti di leva arruolati sono personalmente obbligati al servizio militare dal gio…

ELI /it/dpr/1964/02/14/237/art/9parte di D.P.R. 237/1964
Art. 9. Obblighi di servizio Gli iscritti di leva arruolati sono personalmente obbligati al servizio militare dal giorno dell'arruolamento sino al: 31 dicembre dell'anno in cui compiono il quarantacinquesimo anno di eta', per l'Esercito; 31 dicembre dell'anno in cui compiono il trentanovesimo anno di eta', per la Marina; successivamente essi vengono trasferiti di autorita' nei ruoli della forza in congedo dell'Esercito per seguire la sorte della loro classe di nascita; 31 dicembre dell'anno in cui compiono il quarantacinquesimo anno di eta', per l'Aeronautica, se trattasi di elementi nominati aiuto specialisti o aiuto specializzati. Tutti gli altri sono trasferiti nella forza in congedo dell'Esercito al 31 dicembre dell'anno in cui compiono il venticinquesimo anno di eta' o dopo il compimento della ferma di leva, se trattasi di militari collocati in congedo illimitato dopo la data suddetta. Fanno eccezione gli ufficiali, i sottufficiali e i militari di truppa vincolati ad obblighi speciali, per i quali si applicano le leggi che particolarmente li riguardano.

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