D.P.R. 237/1964
Art. 9 — Obblighi di servizio Gli iscritti di leva arruolati sono personalmente obbligati al servizio militare dal gio…
Art. 9. Obblighi di servizio Gli iscritti di leva arruolati sono personalmente obbligati al servizio militare dal giorno dell'arruolamento sino al: 31 dicembre dell'anno in cui compiono il quarantacinquesimo anno di eta', per l'Esercito; 31 dicembre dell'anno in cui compiono il trentanovesimo anno di eta', per la Marina; successivamente essi vengono trasferiti di autorita' nei ruoli della forza in congedo dell'Esercito per seguire la sorte della loro classe di nascita; 31 dicembre dell'anno in cui compiono il quarantacinquesimo anno di eta', per l'Aeronautica, se trattasi di elementi nominati aiuto specialisti o aiuto specializzati. Tutti gli altri sono trasferiti nella forza in congedo dell'Esercito al 31 dicembre dell'anno in cui compiono il venticinquesimo anno di eta' o dopo il compimento della ferma di leva, se trattasi di militari collocati in congedo illimitato dopo la data suddetta. Fanno eccezione gli ufficiali, i sottufficiali e i militari di truppa vincolati ad obblighi speciali, per i quali si applicano le leggi che particolarmente li riguardano.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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