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D.P.R. 237/1964

Art. 10 — Modalita' per il soddisfacimento o degli obblighi di servizio L'obbligo del servizio militare si soddisfa par…

ELI /it/dpr/1964/02/14/237/art/10parte di D.P.R. 237/1964
Art. 10. Modalita' per il soddisfacimento o degli obblighi di servizio L'obbligo del servizio militare si soddisfa parte sotto le armi, salvo le dispense dal compiere la ferma o le esenzioni dai richiami previste dal presente decreto e parte rimanendo a disposizione in congedo illimitato.

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