D.P.R. 237/1964
Art. 87 — Cessazione del titolo al ritardo della prestazione del servizio Il titolo al ritardo della prestazione del se…
Art. 87. Cessazione del titolo al ritardo della prestazione del servizio Il titolo al ritardo della prestazione del servizio alle armi cessa con il termine degli studi, salvo il disposto degli articoli 85 e 86, ovvero con l'abbandono definitivo di essi; cessa poi, in ogni caso, al compimento dell'eta' prescritta dalle lettere a), b) e c) e dall'ultimo comma dell'art. 85. Cessato il titolo al ritardo, coloro che ne fruivano sono tenuti a prestare il servizio militare con il primo scaglione o contingente chiamato alle armi, se dell'Esercito e dell'Aeronautica, ovvero con il primo scaglione della classe di leva che sia chiamata alle armi per compiere la ferma, se della Marina.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
Modifica · 1
- L. 191/05 — Nuove norme per il servizio di leva.autoritativoha disposto (con l'art. 40, comma 1, numero 2)) la modifica dell'art. 87.
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