D.P.R. 237/1964
Art. 86 — Studenti di istituti di istruzione di secondo grado Il ritardo della prestazione del servizio alle armi in te…
Art. 86. Studenti di istituti di istruzione di secondo grado Il ritardo della prestazione del servizio alle armi in tempo di pace puo' essere concesso alle stesse condizioni richieste dall'articolo precedente, e comunque soltanto fino alla chiamata alle armi della seconda classe successiva a quella con la quale furono arruolati, oppure alla terza, se la chiamata avvenga al ventesimo anno di eta', ai militari che siano: a) alunni dell'ultima classe o anche della penultima, limitatamente al caso che la chiamata avvenga al ventesimo anno di eta', di Istituti di istruzione di secondo grado statali o legalmente riconosciuti o parificati; b) candidati nelle condizioni prescritte per sostenere esami di maturita' o di abilitazione che siano contemporaneamente iscritti e frequentino l'ultima classe di una scuola privata autorizzata; c) candidati esterni agli esami di maturita' o di abilitazione in possesso del titolo di ammissione all'ultimo anno di Istituti di istruzione di secondo grado statali o legalmente riconosciuti o parificati; d) candidati esterni ai predetti esami i quali siano stati respinti, ma che abbiano conseguito l'idoneita' all'ultima classe di istituto di istruzione di secondo grado statale o legalmente riconosciuto o parificato; e) diplomati degli Istituti nautici iscritti al corso pratico di cui al regio decreto-legge 5 gennaio 1928, n. 129.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
Modifica · 1
- L. 191/05 — Nuove norme per il servizio di leva.autoritativoha disposto (con l'art. 40, comma 1, numero 2)) la modifica dell'art. 86.
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