D.P.R. 237/1964
Art. 84 — Obbligo di volo per i militari dell'Aeronautica I militari dell'Aeronautica hanno obbligo di volo, ognuno nel…
Art. 84. Obbligo di volo per i militari dell'Aeronautica I militari dell'Aeronautica hanno obbligo di volo, ognuno nell'ambito del proprio impiego e delle proprie attribuzioni, secondo le norme particolari di detta Forza armata.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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