D.P.R. 237/1964
Art. 83 — Tempo non computabile nella ferma di leva Il tempo trascorso presso Istituti, Accademie e Scuole delle Forze …
Art. 83. Tempo non computabile nella ferma di leva Il tempo trascorso presso Istituti, Accademie e Scuole delle Forze armate o Corpi armati dello Stato, anteriormente alla chiamata alle armi della classe, contingente o scaglione di appartenenza, non e' computabile nella ferma di leva per i militari che siano stati prosciolti dalla ferma volontariamente contratta presso le Forze armate o Corpi dello Stato, salvo che il proscioglimento sia stato determinato da lesioni o infermita' dipendenti da causa di servizio. Non e' computabile altresi' nella ferma di leva il tempo trascorso dai militari in stato di diserzione o di allontanamento illecito o scontando la pena loro inflitta dai tribunali militari o dai magistrati ordinari, ne' quello trascorso in carcerazione preventiva o in detenzione ordinata in via disciplinare dall'Autorita' militare in attesa del giudizio, se questo fu seguito da condanna. Nei casi di interruzione di servizio di cui al secondo comma, i militari debbono compiere alle armi tanto tempo in piu' quanto ne occorra per completare la ferma di leva cui sono obbligati.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
Modifica · 1
- L. 191/05 — Nuove norme per il servizio di leva.autoritativoha disposto (con l'art. 40, comma 1, numero 4)) la modifica dell'art. 83, comma 1.
↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 237/1964 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.