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D.P.R. 237/1964

Art. 78 — Periodo di tempo in cui ha luogo la chiamata alle armi La chiamata alle armi ha luogo, per ordine del Ministr…

ELI /it/dpr/1964/02/14/237/art/78parte di D.P.R. 237/1964
Art. 78. Periodo di tempo in cui ha luogo la chiamata alle armi La chiamata alle armi ha luogo, per ordine del Ministro per la difesa, giornalmente nell'anno in cui giovani arruolati compiono il ventunesimo anno di eta' se appartenenti all'Esercito o all'Aeronautica, ovvero il ventesimo anno, se appartenenti alla Marina. E' pero' in facolta' del Ministro per la difesa di anticipare o ritardare di un anno la chiamata stessa, quando speciali circostanze lo esigano. Inoltre e' in facolta' del Ministro per la difesa di chiamare alle armi le classi per contingenti o scaglioni. In contingenze straordinarie, i giovani arruolati possono essere chiamati alle armi anche prima dei termini suddetti.

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