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D.P.R. 237/1964

Art. 77 — Ferme di leva e conservazione del posto di lavoro Gli arruolati della leva di terra e della leva di mare sono…

ELI /it/dpr/1964/02/14/237/art/77parte di D.P.R. 237/1964
Art. 77. Ferme di leva e conservazione del posto di lavoro Gli arruolati della leva di terra e della leva di mare sono tenuti a compiere la ferma di leva per la durata prevista dal successivo art. 81. La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva sospende il rapporto di lavoro per tutto il periodo della ferma e il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto, purche' sia alle dipendenze dello stesso datore di lavoro da oltre tre mesi.

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