D.P.R. 237/1964
Art. 20 — Imbarco su navi battenti bandiera estera dopo l'apertura della leva Il Ministro per la difesa puo': a) autori…
Art. 20. Imbarco su navi battenti bandiera estera dopo l'apertura della leva Il Ministro per la difesa puo': a) autorizzare l'imbarco su navi battenti bandiera estera degli iscritti, dopo l'apertura della leva della loro classe, e degli arruolati che non abbiano iniziato o completato la ferma di leva; b) delegare le Capitanerie di porto per il rilascio dei relativi permessi. Per gli iscritti suddetti imbarcati su navi battenti bandiera estera valgono le disposizioni di cui al quarto e quinto comma del precedente articolo 17.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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