D.P.R. 237/1964
Art. 19 — Sospensione della facolta' di espatriare La facolta' di espatriare, consentita agli iscritti di leva ed ai mi…
Art. 19. Sospensione della facolta' di espatriare La facolta' di espatriare, consentita agli iscritti di leva ed ai militari in congedo per effetto delle disposizioni contenute negli articoli precedenti, puo', in circostanze eccezionali, essere temporaneamente sospesa con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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