D.P.R. 237/1964
Art. 153 — Contravvenzioni per coloro che ostacolino o traggano in inganno i Comandanti di porto e gli ufficiali designa…
Art. 153. Contravvenzioni per coloro che ostacolino o traggano in inganno i Comandanti di porto e gli ufficiali designati alle operazioni di indagine e di controllo per l'inclusione nelle liste di leva di mare di coloro che vi sono soggetti in base al art. 2 del presente decreto. I dirigenti di cantieri navali o di stabilimenti meccanici od industriali o di qualsiasi altro ente o societa' tenuti a segnalare i giovani soggetti alla leva di mare, che ostacolino o traggano in inganno i Comandanti di porto o gli ufficiali appositamente designati negli accertamenti di cui all'ultimo comma dell'art. 2, sono puniti con la multa da L. 80.000 a L. 400.000.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
Modifica · 1
- L. 191/05 — Nuove norme per il servizio di leva.autoritativoha disposto (con l'art. 40, comma 1, numero 1)) la modifica dell'art. 153.
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