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D.P.R. 237/1964

Art. 152 — Cognizione delle contravvenzioni La cognizione delle contravvenzioni all'obbligo di notificare il cambiamento…

ELI /it/dpr/1964/02/14/237/art/152parte di D.P.R. 237/1964
Art. 152. Cognizione delle contravvenzioni La cognizione delle contravvenzioni all'obbligo di notificare il cambiamento di residenza e di abitazione appartiene alla magistratura ordinaria; quella relativa all'obbligo della presentazione alle chiamate di controllo spetta alla magistratura militare. Nei procedimenti per la contravvenzione all'obbligo della presentazione alla chiamata di controllo puo', senza procedersi a dibattimento, pronunciarsi condanna con decreto, secondo le norme stabilite dall'art. 382 del Codice penale militare di pace. Il contravventore e' ammesso a pagare, a titolo di oblazione, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma pari alla terza parte del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge per il reato commesso, oltre le spese di procedimento.

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