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D.P.R. 237/1964

Art. 139 — Ammissione dei renitenti all'eventuale dispensa o esenzione dal compiere la ferma di leva Il renitente per il…

ELI /it/dpr/1964/02/14/237/art/139parte di D.P.R. 237/1964
Art. 139. Ammissione dei renitenti all'eventuale dispensa o esenzione dal compiere la ferma di leva Il renitente per il quale sia intervenuto l'annullamento della dichiarazione di renitenza ai sensi del terzo comma del precedente art. 137, o che sia stato assolto dalla autorita' giudiziaria, e', considerato, ai fini dell'ammissione all'eventuale dispensa o esenzione dal compiere la ferma di leva, alla stessa stregua degli iscritti regolarmente presentatisi. La stessa norma si applica al renitente denunciato fino a che non sia intervenuta sentenza di condanna. Ove intervenga la condanna, l'eventuale dispensa a esenzione dal compiere la ferma di leva e' revocata, a meno che il titolo esistente prima dell'arruolamento sussista anche dopo la condanna. Il renitente condannato puo' utilmente invocare il beneficio dell'eventuale, dispensa o esenzione dal compiere la ferina di leva, per uno dei titoli previsti dal precedente articolo 91, purche' il titolo sia sorto dopo l'arruolamento.

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