D.P.R. 237/1964
Art. 138 — Pene per i renitenti Il reato di renitenza e' punito con la pena della reclusione da uno a due anni
Art. 138. Pene per i renitenti Il reato di renitenza e' punito con la pena della reclusione da uno a due anni. I limiti minimo e massimo di detta pena sono ridotti: a due e a sei mesi per coloro che si presentano spontaneamente prima della scadenza di un anno dal giorno della dichiarazione di renitenza; a sei mesi e ad un anno per coloro che si presentano spontaneamente dopo il suddetto limite di tempo a un mese e ad un anno per coloro che, fermati e tradotti davanti al Consiglio di leva, siano stati giudicati inabili al servizio militare. a un mese e a tre mesi, ovvero a un mese e a sei mesi per coloro che, presentatisi spontaneamente entro un anno dalla dichiarazione di resistenza, ovvero dopo trascorso l'anno dalla dichiarazione stessa, siano stati giudicati inabili al servizio militare. Le pene stabilite dal presente articolo sono annientate fino al doppio in tempo di guerra. La pena a cui sono condannati i renitenti che non abbiano titolo alla eventuale dispensa o alla esenzione dalla prestazione del servizio viene scontata quando essi sono inviati in congedo illimitato.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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