D.P.R. 237/1964
Art. 125 — Arruolamenti eccezionali all'estero In tempo di guerra possono essere effettuati dai comandanti di navi milit…
Art. 125. Arruolamenti eccezionali all'estero In tempo di guerra possono essere effettuati dai comandanti di navi militari arruolamenti eccezionali tra i componenti l'equipaggio di navi mercantili nazionali in porti esteri, quando l'assoluta deficienza del proprio equipaggio comprometta la missione loro affidata. Sono soggetti a tale arruolamento, fino alla concorrenza gli un quarto dei componenti l'equipaggio di ogni nave, gli appartenenti alla gente di mare di prima categoria. Nei porti ove ha sede un ufficio diplomatico consolare dello Stato, gli arruolamenti eccezionali di cui sopra debbono essere effettuati nel tramite del rappresentanti diplomatico-consolare prepostovi il quale emanera' gli ordini in base alle richieste dei comandanti delle navi militari.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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