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D.P.R. 237/1964

Art. 124 — Chiamata di controllo della forza in congedo Il Ministro per la difesa ha facolta' di ordinare, con manifesto…

ELI /it/dpr/1964/02/14/237/art/124parte di D.P.R. 237/1964
Art. 124. Chiamata di controllo della forza in congedo Il Ministro per la difesa ha facolta' di ordinare, con manifesto o con precetto personale, speciali chiamate dei militari di truppa in congedo illimitato per il controllo della forza in congedo. I predetti militari sono obbligati a rispondere a tali chiamate che avranno luogo normalmente in giorno festivo, attenendosi alle in modalita' indicate nel manifesto o nel precetto personale. Essi non hanno diritto ad alcuni assegno o indennita', sono rilasciati in liberta' nello stesso giorno di presentazione e sono considerati, ad ogni altro effetto diverso dall'applicazione della legge penale militare, come militari in servizio. Se la chiamata obbliga il militare a presentarsi ad una localita' diversa da quella di residenza, egli ha diritto al viaggio gratuito.

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