D.P.R. 237/1964
Art. 124 — Chiamata di controllo della forza in congedo Il Ministro per la difesa ha facolta' di ordinare, con manifesto…
Art. 124. Chiamata di controllo della forza in congedo Il Ministro per la difesa ha facolta' di ordinare, con manifesto o con precetto personale, speciali chiamate dei militari di truppa in congedo illimitato per il controllo della forza in congedo. I predetti militari sono obbligati a rispondere a tali chiamate che avranno luogo normalmente in giorno festivo, attenendosi alle in modalita' indicate nel manifesto o nel precetto personale. Essi non hanno diritto ad alcuni assegno o indennita', sono rilasciati in liberta' nello stesso giorno di presentazione e sono considerati, ad ogni altro effetto diverso dall'applicazione della legge penale militare, come militari in servizio. Se la chiamata obbliga il militare a presentarsi ad una localita' diversa da quella di residenza, egli ha diritto al viaggio gratuito.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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