D.P.R. 237/1964
Art. 108 — Riduzione di servizio ai militari giu' allievi delle Accademie militari E' in facolta' del Ministro per la di…
Art. 108. Riduzione di servizio ai militari giu' allievi delle Accademie militari E' in facolta' del Ministro per la difesa di accordare una riduzione del servizio alle armi ai militari con obblighi di leva gia' allievi delle Accademie militari.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 237/1964 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.