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D.P.R. 237/1964

Art. 107 — Riduzione di servizio agli ufficiali ed agli aspiranti in servizio di leva Il Ministro per la difesa puo', in…

ELI /it/dpr/1964/02/14/237/art/107parte di D.P.R. 237/1964
Art. 107. Riduzione di servizio agli ufficiali ed agli aspiranti in servizio di leva Il Ministro per la difesa puo', in relazione alle esigenze di ciascuna Forza armata, concedere una riduzione del servizio alle armi agli ufficiali ed agli aspiranti del servizio permanente o di complemento, con obblighi di leva.

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