D.P.R. 237/1964
Art. 107 — Riduzione di servizio agli ufficiali ed agli aspiranti in servizio di leva Il Ministro per la difesa puo', in…
Art. 107. Riduzione di servizio agli ufficiali ed agli aspiranti in servizio di leva Il Ministro per la difesa puo', in relazione alle esigenze di ciascuna Forza armata, concedere una riduzione del servizio alle armi agli ufficiali ed agli aspiranti del servizio permanente o di complemento, con obblighi di leva.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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