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D.P.R. 237/1964

Art. 101 — Dispensa per gli stranieri che acquistano la cittadinanza italiana Gli stranieri che acquistano la cittadinan…

ELI /it/dpr/1964/02/14/237/art/101parte di D.P.R. 237/1964
Art. 101. Dispensa per gli stranieri che acquistano la cittadinanza italiana Gli stranieri che acquistano la cittadinanza italiana sono dispensati dal compiere la ferma di leva, salvo obbligo di rispondere alle eventuali chiamate della loro classe, quando per compierla, dovrebbero iniziare il servizio dopo il compimento del trentesimo anno di eta'.

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