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D.P.R. 237/1964

Art. 100 — Dispensa per gli arruolati in particolari posizioni Il Ministro per la difesa ha facolta' di dispensare dal c…

ELI /it/dpr/1964/02/14/237/art/100parte di D.P.R. 237/1964
Art. 100. Dispensa per gli arruolati in particolari posizioni Il Ministro per la difesa ha facolta' di dispensare dal compiere la ferma di leva tutti gli arruolati o parte di essi: a) aventi statura non superiore a un 1,54; b) eccedenti il fabbisogno quantitativo e qualitativo per la formazione dei contingenti o scaglioni da incorporare. Le relative dispense sono disposte in ordine inverso agli indici di idoneita' somatico-funzionale e psico-attitudinale, accertati nei modi stabiliti dai precedenti art. 27 per gli arruolati della leva di terra e art. 66 per gli arruolati alla leva di mare, dando la precedenza, a parita' di idoneita' fisio-psico attitudinale, agli arruolati in particolari condizioni di famiglia di volta in volta determinate.

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