D.P.R. 1229/1959
Art. 78 — Quando, a seguito del giudizio penale di revisione, l'ufficiale giudiziario gia' condannato sia stato assolto…
Art. 78. Quando, a seguito del giudizio penale di revisione, l'ufficiale giudiziario gia' condannato sia stato assolto ai sensi dell'art. 566 del Codice di procedura penale, la sospensione inflitta a norma dell'articolo precedente e' revocata di diritto e si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 69, salvo deduzione dell'assegno alimentare eventualmente corrisposto.
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