Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 1229/1959Art. 77
D.P.R. 1229/1959

Art. 77 — L'ufficiale giudiziario condannato a pena detentiva con sentenza passata in giudicato, qualora non venga dest…

ELI /it/dpr/1959/12/15/1229/art/77parte di D.P.R. 1229/1959
Art. 77. L'ufficiale giudiziario condannato a pena detentiva con sentenza passata in giudicato, qualora non venga destituito, e' sospeso dalle funzioni fino a che non abbia scontato la pena.

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 1229/1959 · fonte Normattiva ↗

← Art. 76 Art. 78 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.