D.P.R. 1229/1959
Art. 77 — L'ufficiale giudiziario condannato a pena detentiva con sentenza passata in giudicato, qualora non venga dest…
Art. 77. L'ufficiale giudiziario condannato a pena detentiva con sentenza passata in giudicato, qualora non venga destituito, e' sospeso dalle funzioni fino a che non abbia scontato la pena.
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