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D.P.R. 1229/1959

Art. 175 — Gli ufficiali giudiziari che siano diventati impiegati civili dello Stato, prima dell'entrata in vigore della…

ELI /it/dpr/1959/12/15/1229/art/175parte di D.P.R. 1229/1959
Art. 175. Gli ufficiali giudiziari che siano diventati impiegati civili dello Stato, prima dell'entrata in vigore della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, possono riscattare ai fini del trattamento di quiescenza gli anni di servizio prestati con le precedenti funzioni.

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