D.P.R. 1229/1959
Art. 174 — Qualora il trattamento economico dell'ufficiale giudiziario e dell'aiutante stabilito dal presente ordinament…
Art. 174. Qualora il trattamento economico dell'ufficiale giudiziario e dell'aiutante stabilito dal presente ordinamento risulti inferiore a quello che sarebbe spettato in base alle disposizioni anteriori all'entrata in vigore della legge 27 febbraio 1958 n. 162, la differenza e corrisposta a carico dell'Erario.
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