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D.P.R. 1229/1959

Art. 129 — Per ogni atto che importa la redazione di un verbale, escluso il caso del successivo art

ELI /it/dpr/1959/12/15/1229/art/129parte di D.P.R. 1229/1959
Art. 129. Per ogni atto che importa la redazione di un verbale, escluso il caso del successivo art. 130, e' dovuto un diritto all'ufficiale giudiziario nella misura seguente: a) per gli atti relativi ad affari di valore fino a lire centomila, lire centocinquanta; b) per gli atti relativi ad affari di valore superiore alle lire centomila o di valore indeterminabile, lire trecento.

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