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D.P.R. 1229/1959

Art. 128 — Per la notificazione di ogni copia di atto e' dovuto all'ufficiale giudiziario un diritto nella misura seguen…

ELI /it/dpr/1959/12/15/1229/art/128parte di D.P.R. 1229/1959
Art. 128. Per la notificazione di ogni copia di atto e' dovuto all'ufficiale giudiziario un diritto nella misura seguente: a) per gli atti relativi ad affari di competenza della Corte Suprema di Cassazione lire cinquanta; b) per tutti gli altri atti lire quaranta.

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