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D.P.R. 420/1959

Art. 561 — Art. 125 del Testo Unico

ELI /it/dpr/1959/06/30/420/art/561parte di D.P.R. 420/1959
Art. 561. (Art. 125 del Testo Unico) LIMITI MASSIMI DI VELOCITA' In corrispondenza delle stazioni autostradali e relativi svincoli, delle aree di servizio e delle aree di sosta, la velocita' massima del veicoli puo' essere limitata nella misura indicata dai segnali regolamentari. Anche su qualsiasi altro tratto autostradale l" velocita' massima dei veicoli puo' essere limitata nella misura indicata dai segnali regolamentari. Sui tratti dell'autostrada ove non siano previste limitazioni della velocita' massima a norma dei precedenti commi, gli autoveicoli di cui al comma 3 dell'art. 103 del Testo Unico sono esentati dall'osservanza dei limiti di velocita' previsti per tale categoria di veicoli.

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