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D.P.R. 420/1959

Art. 560 — Art. 125 del Testo Unico

ELI /it/dpr/1959/06/30/420/art/560parte di D.P.R. 420/1959
Art. 560. (Art. 125 del Testo Unico) PEDONI E ANIMALI E' vietata sull'autostrada la circolazione di pedoni ed animali, eccezione fatta per le aree di servizio e le aree di sosta. In dette aree i cani potranno circolare solo se tenuti a guinzaglio.

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