D.P.R. 420/1959
Art. 560 — Art. 125 del Testo Unico
Art. 560. (Art. 125 del Testo Unico) PEDONI E ANIMALI E' vietata sull'autostrada la circolazione di pedoni ed animali, eccezione fatta per le aree di servizio e le aree di sosta. In dette aree i cani potranno circolare solo se tenuti a guinzaglio.
↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 420/1959 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.