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D.P.R. 420/1959

Art. 515 — Art. 104 del Testo Unico

ELI /it/dpr/1959/06/30/420/art/515parte di D.P.R. 420/1959
Art. 515. (Art. 104 del Testo Unico) MARCIA SU FILE PARALLELE Nei centri urbani ed alta densita' di circolazione e' ammessa la marcia per file parallele anche sulle strade a due corsie per senso di marcia purche' le corsie siano demarcate sulla pavimentazione con strisce di corsia. La marcia per file parallele e sempre consentita lungo il tronco stradale adducente ad un incrocio controllato da segnali luminosi o manuali ove la larghezza della carreggiata lo consenta. E' inoltre consentita al segnale di via libera, anche nella area di manovra dell'incrocio. Gli agenti del traffico possono altresi' autorizzare la marcia su file parallele dovunque le esigenze della circolazione lo richiedano.

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