D.P.R. 420/1959
Art. 514 — Art. 104 del Testo Unico
Art. 514. (Art. 104 del Testo Unico) ATTRAVERSAMENTO PORTE E FORNICI Attraverso le porte della citta' ed i fornici aperti nelle mura urbane, ove il transito non sia diversamente regolato dagli agenti o da segnali stradali, i veicoli debbono di regola impegnare il primo passaggio veicolare a cominciare dalla loro destra. Quando il traffico sia intenso possono impegnare qualunque dei fornici disponibili per ogni senso di marcia preselezionandosi, rapporto alla direzione che i veicoli prenderanno successivamente.
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