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D.P.R. 420/1959

Art. 367 — Art. 78 del Testo Unico

ELI /it/dpr/1959/06/30/420/art/367parte di D.P.R. 420/1959
Art. 367. (Art. 78 del Testo Unico) PERSONALE DI SCORTA E' in facolta' del ministero del trasporti di prescrivere, per il trasporto di particolari materie o per trasporti effettuati con particolari modalita' la presenza di una persona di scorta sull'unita' di trasporto, in tal naso la persona di scorta deve essere in grado di sostituire il conducente. Nei casi in cui dalle norme vigenti e prescritta la presenza di due conducenti, uno di questi puo' funzionare da scorta.

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