D.P.R. 420/1959
Art. 366 — Art. 78 del Testo Unico
Art. 366. (Art. 78 del Testo Unico) TRASPORTO PERSONE E' vietato trasportare sui veicoli caricati con merci pericolose altre persone oltre al conducente o ai conducenti addetti al veicolo l'eventuale scorta e il personale addetto al carico e allo scarico.
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