D.P.R. 420/1959
Art. 211 — Art. 78 del Testo Unico
Art. 211. (Art. 78 del Testo Unico) CARATTERISTICHE DEI DISPOSITIVI MONTATI Ogni dispositivo applicato su un veicolo, nelle condizioni normali di montaggio, alimentato dalla batteria carica, o nel caso di dispositivi alimentati da alternatore, per una velocita' di rotazione di esso di 1800 giri/minuto, deve dare un livello sonoro soggettivo, misurato sull'asse del veicolo, a 30 metri davanti ad esso, non inferiore ai valori seguenti: a) 80 dB per i dispositivi di segnalazione acustica di autoveicoli, filoveicoli e motoveicoli; b) 75 dB per i dispositivi di segnalazione acustica dei motocicli aventi cilindrata non superiore a 125 cmc.; c) 70 dB per i dispositivi di segnalazione acustica del ciclomotori; d) 80 dB per i dispositivi di segnalazione acustica speciale per autobus; e) 105 dB per i dispositivi supplementari di allarme.
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